GIOVANNI PAOLO VESCOVO

 

SERVO DEI SERVI DIO

 

A PERPETUA MEMORIA

 

Il Divin Maestro e Modello di perfezione.∙, Gesù Cristo, che con il Padre e lo Spirito Santo è proclamato «il solo santo», amò la Chiesa como sposa e diede se stesso per essa, al fine di santificarla e renderla gloriosa al suo cospetto. Dato quindi il precetto a tutti i suoi discepoli di imitare la perfezione del Padre, manda a tutti lo Spirito Santo, affinché li muova interiormente ad amare Dio com tutto il cuore e ad amarsi a vicenda, come Egli li há amati. I seguaci di Cristo - come insegna il Concilio Vaticano II - non secondo le loro opere, ma secondo il disegno e la grazia di Lui chiamati e giustificati nel Signore Gesù, nel battesimo della fede sono diventati veramente figli di Dio e partecipi della natura divina, e perciò realmente santi.

Tra questi, in ogni tempo, Dio ne sceglie molti affinché, segundo più da vicino l'esempio di Cristo, com l'effusione del sangue o l'esercizio eroico delle virtù, diano fulgida testimonianza del Regno dei cieli.

La Chiesa poi, che fin dalle origini della religione cristiana há sempre creduto che gli Apostoli e i Martiri sono a noi uniti più strettamente in Cristo, li há venerati in meniera particolare insieme con la beata Vergine Maria e i santi Angeli, e há piamente implorato l'aiuto della loro intercessione. A questi ben presto furono aggiunti anche altri, che più da vicino avevano imitato la verginità e la povertà di Cristo, e finalmente gli altri che il singolare esercizio delle virtù cristiane e i carismi divini raccomandavano allá devozione e all'imitazione dei fedeli.

 

Mentre consideriamo la vita di coloro che hanno fedelmente seguito Cristo, in modo nuovo siamo spinti a cercare la Città futura, e apprendiamo la via più sicura per la quale, tra le mutevoli cose del mondo, possiamo raggiungere la perfetta unione con Cristo, cioè allá santità, secondo lo stato e la condizione proria di ciascuno. In realtà, circondati da un gran nugolo di testimoni, per mezzo dei quali Dio si fa a noi presente e ci parla, siamo con grande forza attratti a raggiungere il suo Regno nei cieli.

 

Accogliendo tali segni e la voce del Signore suo con la più grave ribereñas e docilità, la Sede Apostolica, per il grave ufficio ad essa affidato di insegnare, santificare e reggere il Popolo di Dio, da tempo immemorabile propone all'imitazzione, venerazione e invocazione dei fedeli gli  uomini e le donne che si sono distinti per il  fulgore della carità e delle altre virtù evangeliche, e, svolte le debite, inchieste, nell'atto solenne di canonizzazione li dichiara Santi o Sante.

 

La trattazione delle cause di canonizzazione, che il Nostro Predecessore Sisto V affidò allá Sacra Congregazione, dei Riti da lui instituita, nel corso dei secoli venne sempre più perfezionata con nuove norme, specialmente ad opera di Urbano VIII.

In seguito Prospero Lambertini (poi Papa Benedetto XVI) raccolte anche le esperienze del passato, há tramandato tali norme nell'opera De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione, che per quasi due socoli ha costituito la regola presso la Sacra Congregazione dei Riti. Infine tali norme furono sostanzialmente inserite nel Códice di Diritto Canônico promulgado nel 1917.

 

Nel nostro tempo, poiché il notevole progresso delle discipline storiche há mostrato la necessita di dotare la Congregazione competente di um più valido strumento di lavoro, per meglio corrispondere alle esigenze della critica storica, il Nostro Predecessore di f.m. Pio XI, con la Lettera Apostolica m.p. del 6 febbraio 1930 Già da qualche tempo, istitui presso la Sacra Congregazione dei Riti la «Sezione storica», allá quale affidò lo studio delle cause «storiche». Lo stesso Pontefice, il 4 gennaio 1939, ordinò di pubblicare le Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis, con le quali di fatto rese superfluo il processo «apostolico», di modo che da allora per le cause «storiche» fu fatto un unico processo di autoria ordinaria.

 

Paolo VI inoltre, com la Lettera Apostolica m.p. Sanctitas clarior del 19 marzo 1969, stabilì che anche per le cause resenti si facesse un unico processo cognizionale, per raccogliere cioé le prove, che il Vescovo istruisce, previa però l'autorizzazione della Santa Sede.

Lo stesso Pontefice, con la Constituzione Apostolica Sacra Rituum Congregatio, dell'8 maggio 1969, al posto della Sacra Congregazione dei Riti costituì due nuovi Dicasteri, affidando ad uno di essi il compito di regolare il Culto Divino, all'altro invece di trattare le cause dei santi; in quella stessa occasione modifico alquanto la procedura di esse.

 

Infine, dopo le ultime esperienze, Ci è sembrato molto opportuno rivedere ancora la procedura nell'istruzione delle cause, e riordinare la stessa Congregazione per le Cause dei Santi in modo da andare incontro alle esigenze degli studiosi e ai desideri dei nostri Fratelli nell'episcopato, i quali più volte hanno sollecitato uma maggiore agilità di procedura, conservata però la solidità delle ricerche in un affare di tanta importanza. Pensiamo inoltre che, alla luce della dottrina sulla collegialità proposta dal Concilio Vaticano II, sia assai conveniente che i Vescovi stessi vengano maggiormente associati allá Sede Apostolica nel trattare le cause dei santi.

 

Per il futuro, dunque, abrogate al riguardo tutte le leggi di qualsiasi genere, stabiliamo che si osservino le norme che seguono.

 

I

 

INCHIESTE AFFIDATE

AI VESCOVI

 

1) Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell'ambito della propria giurisdizione, sia di ufficio sia ad istanza di singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigares u la vita, le virtù o il martirio e sulla fama di santità o di martirio, sui presunti miracoli ed eventualmente sul culto antico di un Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione.

 

2) In tali inchieste il Vescovo proceda secondo le Norme peculiari da emanarsi dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, e con il seguente ordine:

 

1º Richieda al postulatore della causa, legittimamente nominato dall'attore, un'accurata informazione sulla vita del Servo di Dio e si faccia da lui dare ragguagli circa i motivi che appaiono favorevoli alla promozione della causa di canonizzazione.

 

2º Se il Servo di Dio ha pubblicato scritti da lui redatti, il Vescovo il faccia esaminare da censori teologi.

 

3º Se nei medesimi scritti nulla si sarà trovato contro la fede e i buoni costumi, il Vescovo disponga che altri scritti iniditi (lettere, diari ecc.), nonché tutti i documenti che in qualsiasi modo sono collegati con la causa, vengano ricercati da persone idonee che, dopo avere espletato fedelmente l'incarico, redigano uma relazione sulle indagini svolte.

 

4ºIl Vescovo, se in base a tali risultati riterrà prudentemente che si possa procedere oltre, curi che siano esaminati nel debito modo i testi presentati dal postulatore e gli altri chiamati di ufficio.

 

Se però sia urgente l'esame dei testi perchè non si perdano le prove, glistessi siano interrogati anche se non è terminata la raccolta dei documenti.

 

5º L'inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù o sul martirio.

 

6º Finite le inchieste, sia inviato in dúplice copia allá Sacra Congregazione per le Cause dei Santi l'esemplare autentico di tutti gli atti, insieme con una copia dei libri del Servo di Dio, esaminati daí censori teologi e con il giudizio di questi.

 

Il Vescovo inoltre aggiunga una dichiarazione sull'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto.

 

II

 

LA SACRA CONGREGAZIONE

PER LE CAUSE DEI SANTI

3) La Sacra Congregazione per le Cause dei Santi quale è preposto il Cardinale Prefetto, coadiuvato dal Segregatario, ha il compito di trattare quanto riguarda la canonizzazione dei servi di Dio, sia assistendo i Vescovi con consigli e istruzioni nell'impostare le cause, sia studiando a fondo le cause , sia infine dando il suo voto sul merito.

 

Alla stessa Congregazione spetta di decidere su tutto quello che si riferisce all'autenticità e alla conservazione delle reliquie.

 

4) E' compito del Segretario:

 

1º curare le relazioni con i Vescovi che istruiscono le cause;

 

2º partecipare alle discusión sul merito della causa, esprimendo il voto nella congregazione dei Padri Cardinali e Vescovi;

 

3º preparare la relazione dei voti dei Cardinali e Vescovi, da presentare al Sommo Pontífice.

 

5) Il Segretario nello svolgimento del suo ufficio è coadiuvato dal Sottosegretario, al quale tocca specialmente di vedere se sia stato fedelmente osservato quanto prescritto dalla legge nell'istruire le cause, nonché da un congruo numero di Officiali minori.

 

6) Per lo studio delle cause presso la Sacra Congregazione vi è un Collegio di Relatori, a cui presiede un Relatori generale.

 

7) Ai singoli Relatori spetta:

 

1º studiare con i collaboratori esterni le cause loro affidate e preparare le Posizioni sulle virtù o sul martirio;

 

2º redigere per iscritto chiarimenti storici, se eventualmente siano richiesti dai Consultori;

 

3º partecipare come esperti al Congresso dei teologi, ma senza voto.

 

8) Un Relatore avrà l'incarico di preparare le Posicioni sui miracoli, e parteciperà alla Consulta dei medici e al Congresso dei teologi.

 

9) Il Relatore generale, che presiede alla riunione dei Consultori storici, è coadiuvato da alcuni Aiutandi di studio.

 

10) Presso la Sacra Congregazione vi è un Promotore della fede o Prelato teologo, cui spetta:

 

1º presiedere al Congresso dei teologi, nel quale dà il voto;

 

2º preparare la relazione sullo stesso Congresso;

 

3º partecipare in qualità di esperto, ma senza voto, alla congregazione dei Padri Cardinali e Vescovi.

 

Per l'una o l'altra causa, se sara necessário, potrà essere nominato dal Cardinale Prefetto un Promotore della fede ad casum.

 

11) Per trattare le cause dei santi sono a disposizione Consultori scelti da diverse regione, esperti alcuni in matéria storica, altri in teologia specialmente spirituale.

 

12) Per l'esame delle guarigioni, che vengono proposte come miracoli, vi è presso la Sacra Congregazione un Collegio di periti nella scienza medica.

 

III

 

MODO DI PROCEDERE

NELLA SACRA CONGREGAZIONE

 

13) Quando il vescovo avrà inviato a Roma tutti gli atti e documenti riguardanti la causa, nella Sacra Congregazione per le Cause dei Santi si proceda in questo modo:

 

1º Innanzi tutto il Sottosegretario verifica se nelle inchieste eseguite dal Vescovo siano state osservate tutte le disposizioni di legge; e riferirà nel Congresso ordinario circa l'esito dell'esame.

 

2º Se il Congresso riterrà che la causa sia stata istruita a norma di legge, stabilirà a quale dei Relatori si debba affidare. Il Relatori poi, con un collaboratore esterno, preparerà la Posizione sulle virtù o sul martirio secondo le regole della critica da osservarsi nella agiografia.

 

3º Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole particolare a giudizio del Relatore generale lo richiedesse, la Posizione edita sarà sottoposta all'esame dei Consultori particolarmente esperti in materia, affinché esprimano il voto suo valore scientifico e sulla sua sufficienza all'effeto di cui si tratta.

 

In singoli casi la Sacra Congregazione piò affidare l'esame della Posizione anche ad altri competenti, non inclusi nell'elenco dei Consultori.

 

4º La Posizione (insieme ai voti scritti dei Consultori storici nonché con nuovi chiarimenti del Relatori, se saranno necessari) sarà consegnata ai Consultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito della causa.

 

Ad essi, insieme con il Promotore della fede, spetta studiare la causa in modo che, prima che si giunga alla discussione nel Congresso speciale,siano examínate a fondo le eventuali questioni teologiche controverse.

 

5º I voti definitivi dei Consultori teologi, con le conclusioni redatte dal Promotore della fede, saranno sottoposti al giudizio dei Cardinali e Vescovi.

 

14) Gli asseriti miracoli vengono esaminati dalla Congregazione nel modo seguente:

 

1º Gli asseriti miracoli, sui quali dal Relatore a questo deputato è preparata una Posizione, vengono esaminati in una riunione dei periti (nella Consulta medica, se si tratta di guarigioni), i cui voti e conclusioni sono espositi in uma accurata relazione.

 

2º I miracoli devono quindi essere discussi in un Congresso speciale di teologi, e poi in una congregazione di Padri Cardinali e di Vescovi.

 

15) Le sentenze dei Padri Cardinali e Vescovi vengono riferite al Sommo Pntefice, al quale unicamente compete il diritto di decretare il culto publico ecclesiastico da rendersi ai Servi di Dio.

 

16) Per le singole cause di canonizzazione, tuttora in attesa di giudizio presso la Sacra Congregazione, la stessa Sacra Congregazione con uno speciale decreto stabilirà il modo di procedere oltre, ma nel rispetto della mente di questa nuova legge.

 

17) Quanto abbiamo stabilito con questa Nostra Costituzione con questa Nostra Costituzione comincia ad avere da questo stesso giorno.

 

***

 

Vogliamoinoltre che queste nostre disposizioni e norme siano ferme ed efficaci nel presente en el futuro, abrogate per quanto è necesario le Costituzioni e Ordinazioni Apostoliche promulgare dai Nostri Predecessori, e tutte le altre prescuizioni anche degne di particolare menzione e deroga.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 25 gennaio 1983, anno quinto del Nostro Pontificato.

 

GIOVANNI PAOLO II

SACRA CONGREGAZIONE

PER LE CAUSE DEI SANTI

 

NORME

 

DA OSSERVARSI NELLE INCHIESTE

DIOCESANE

NELLE CAUSE DEI SANTI

 

 

La Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983 há stabilito la procedura per le inchiste che d'ora in poi devono essere svolte daí Vescovinelle cause dei santi; cosi puri há affidato a questa Sacra Congregazione il compito di emanare speciali norme a tale scopo. La medesima Sacra Congregazione ha quindi redatto le seguenti norme, che il Sommo Pontefice há voluto che fossero esaminate dall'assemblea plenaria dei Padri preposti a detta Congregazione, tenuta nei giorni 22 e 23 giugno 1981; e poi, dopo aver sentido anche il parace di tutti i Padri preposti ai Dicastere della Curia Romana, le ha ratificate e ne ha ordinato la pubblicazione.

 

1. a) L'attore promuove la causa di canonizzazione; può adempiere tale ufficio chiunque faccia parte del propolo di Dio o qualumque associazione di fedeli ammessa dall' autoria ecclesiatica.

 

b) L'attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito.

 

2. a) Il postulatore viene constituito dall'attore con un mandato di procura redatto a norma del diritto, con l'approvazione del Vescovo.

 

b) Mentre la causa viene trattata presso la Sacra Congregazione, il postulatore, purché approvato dalla stessa Congregazione, deve avere stabilidimora a Roma.

 

3. a) Possono svolgere l'ufficio de postulatore i sacerdote, i membri di Istituti di vita consagrata e i laici; ma tutti devono essere esperti in teologia, diritto canonico e storia, come purê pratici nella prassi della Sacra Congregazione.

 

b) Anzitutto è compito del postulatore svolgere le indagini sulla vita del Servo di dio di cui si tratta, per conoscere la sua fama di Santità e l'importanza ecclesiale della causa, e riferire al Vescovo.

 

c) Al postulatore viene affidato anche il compito di amministrare, secondo le norme date dalla Sacra Congregazione, i beni offerti per la causa.

 

4.  Il postulatore ha il diritto di farsi sostituire, con legittimo mandato e con il consenso degli attori, da altri che vengono chiamati vice-postulatori.

 

5. a) Nell'istruire le cause di canonizzazione, il Vescovo competente è quello nel cui territorio il Servo di Dio è morto, a meno che particolari circostanze, riconosciute dalla Sacra Congregazione, non consiglino diversamente.

 

b) Se si tratta di un asserito miracolo, è competente il Vescovo nel cui territorio il fatto à avvenuto.

 

6. a) Il Vescovo può istruire la causa direttamente o tramite un suo delegato, che sia sacerdote, veramente perito nella matéria teologica, canonica e anche storica, se si trata di cause antiche·.

 

b) Anche il sacerdote, che viene scelto come promotore di giustizia, deve possedere le stesse doti.

 

c)Tutti gli officiali, che prendono parte allá causa, devono giuare di adempiere fedelmente il loro incarico, e sono tenuti al segreto.

 

7. La causa può essere recente o ântica: è detta recente,  se il martírio o le virtú del Servo di Dio possono essere provati mediante le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta atica quando le prove relative al martírio o alle virtù possono desumersi solo da fonti scritte.

 

8. Chiunque intenda iniziare una causa di canonizzazione, presenti  al Vescovo competente, tramite um postulatore, il libello di domanda, con il quale si chiede l'istruzione della causa.

 

9. a) Nelle cause recenti, il libello di domanda deve presentarsi non prima di cinque anni dalla morte del Servo di Dio.

 

b) Se viene presentato dopo 30 anni, il Vescovo non può procedere oltre se non si sia accertato, con un'accurata indagine, che nel caso non c'è stata da parte degli attori alcuna frode o inganno nel procrastinare l'avvio della causa.

 

10. Il postulatore, insieme con il libello di domanda, deve presentare:

 

1º nelle cause sia recentí che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un'accurata relazione cronologica su la vita e le attività del Servo di Dio, sulle sue virtù o martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa1.

 

2º tutti gli scritti pubblicati del Servo di Dio in copia autentica;

 

3º solo nelle cause resentí, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità su le virtù o il martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla.

 

11. a) Accettato il libello, il Vescovo consulti la Conferenza episcipale, almeno regionale, sull'opportunità di iniziare la causa.

 

b) Inoltre renda pubblica la petizione del postulatore nella propria diocesi e, se lo riterrà oportuno, anche nelle altre diocesi, con il consenso dei rispettivi Vescovi, invitando tutti i fedeli a fornirgli notizie utili riguardanti la causa, se ne hanno da dare.

 

12. a) Se dalle informazioni ricevute fosse emerso qualche, ostacolo di una certa rilevanza contro la causa, il Vescovo ne informi il postulatori, affinché lo possa eliminare.

 

b) Se l'ostacolo non è stato rimosso e il Vescovo perciò riterrà che la causa non debba ammesttersi, avverta il postulatore, esponendo i motivi della decisione.

 

13) Se il Vescovo intende iniziare la causa, chiela circa gli scritti editi del Servo di Dio il voto di due censori teologi; questi riferiscano se in tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi2.

14. a) Se i voti dei censori teologi sono favorevoli, il Vescovo ordina che vengano raccolti tutti gli scritti del Servo di Dio non ancora pubblicati, come pure turri e singoli i documenti storici sia manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo da causa3.

 

b) Nel fare tale ricerca, sopratutto quando si tratta di cause antiche, siano incaaricati esperti in storia e archivistica.

 

c) Adempiuto l'incarico, gli esperti presentino al Vescovo, assieme con gli scritti raccolti, una diligente e dettagliata relazione, nella quale riferiscano e garantiscano d'aver adempiuto fedelmente il loro compito, uniscano un elenco degli scritti e dei documenti,esprimano un giudizio circa l'autenticità e il valore di essi, como pure circa la personalità del Servo di Dio,quale si desume dagli stessi scritti edocumenti.

 

15. a) Ricevuta la relazione, il Vescovo consegni al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù o il martírio, la fama di santità o di martírio del Servo di Dio.

 

b) Nelle cause antiche gli interrogatoi riguardino soltanto la fama di santità o di martírio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti.

 

c) Nel frattempo il Vescovo invii allá Congregazione per le Cause dei Santi uma breve relazione sulla vita del Servo di Dio e sull'importanza della causa, per vedere se da parte della Santa Sede ci sia qualcosa in contrario allá Causa.

 

16. a) Quindi  il Vescovo o il suo delegato esamini i testimoni presentati dal postulatori e gli altri che devono essere interrogati d'ufficio, assistito da un notaio che trascrive le dichiarazioni di chi depone, il quale allá fine deve confermarle.

 

Ma se urge l'esame dei testimoni perché le prove nonvadano perdute, esse devono essere interrogati anche prima che si completi la ricerca dei documenti4.

 

b) All'esame dei testimoni partecipi il promotore di giustizia; qualora questi non fosse stato presente, gli atti vengano poi sottoposti al suo esame, affinché egli possa osservare e proporre quanto riterrà necessario  e opportuno.

 

c) I testimoni siano esaminati anzitutto sugli interrogatori; poi il Vescovo o il suo delegato non tralasci di porre ai testimoni altre domande necessarie o utili, affinché quanto essi hanno detto sia meglio chiarito o le eventuali difficoltà emerse siano chiaramente sciolte e spiegate.

 

17. I testimoni devono essere oculari; a questi, se occorre, possono aggiungersene altri che hanno sentito da coloro che hanno visto; ma tutti siano degni di fede.

 

18. Come testimoni siano presentati anzituto i consanguinei e i parenti del Servo di Dio e altri che abbiano avuto con lui familiarità e rapporto.

 

19. Per provare il martírio o l'esercizio delle virtù e la fama dei miracoli di um Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio.

 

20. Non siano ammessi a testimoniare:

 

1º il sacerdote, per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a conoscenza attraverso la confessione sacramentale;

 

2º I confessori abituali o i direttori spirituali del Servo di Dio, per quanto riguarda anche tutto ciò che dal Servo di Dio hanno appreso nel foro di coscienza, fuori della confessione sacramentale;

 

3º il postulatore della causa, durante tale incarico.

 

21. a) Il Vescovo o il delegato chiami d'ufficio alcuni testimoni, che siano in grado di contribuere, se occorre, al completamento dell'inchista, soprattutto se sono contrari allá causa stessa.

 

b) Devono essere chiamati come testimoni d'ufficio gli esperti che hanno svolto le indagini sui documenti e redatto la relazione sui medesimi; esse devono dichiarare sotto giuramento:

 

1º di avere svolto tutte le indagini e di aver raccolto tutto quanto riguarda la causa;

2º I médici curanti, quando si tratta di guarigioni prodigiose, vanno indotti come testimoni.

 

22. a) I medice curanti, quando si tratta di guarigioni prodigiose, vanno indotti come testimoni.

 

b) Qualora essi si rifiutino di presentarsi al Vescovo o al delegato, questi provveda che preprarino sotto giuramento, se possibile, una relazione scritta su la malattia e il suo decorso da inserire negli atti, o almeno si cerchi di ottenere interposta persona il loro parere, da sottoporre poi as esame.

 

23. I testimoni nella loro testimonianza, da confermarsi con giuramento, devono indicare la fonte della loro conoscenza di quanto asseriscono; diversamente la loro testimonianza è da ritenersi nulla.

 

24. Se un testimone preferisce consegnare al Vescovo o al suo delegato, sia contestualmente allá deposizione sia al di fuori di essa, qualche scritto da lui redatto in precedenza, tale scritto sia accettato, purché il teste stesso provi con giuramento che ne è l'autore e che in esso sono esposte cose vere; e tale scritto sia accluso agli atti della causa.

 

25. a) In qualunque modo i testimoni hanno rilasciato le informazioni, il Vescovo o il delegato curi diligentemente di autenticarle sempre con la sua firma e con il proprio timbro.

 

b) I documenti e le testimonianze scritti, sia raccolte dagli esperti sia rilasciate da altri, siano dichiarate autentiche con l'apposizione del nome e del timbro di un notaio o di pubblico ufficiale che ne faccia fede.

 

26. a) Se le indagini sui documenti o sui testimoni devono essere svolte in altra diocese, il Vescovo o il delegato mandi una lettera al Vescovo competente, il quale procederà secondo le norme qui stabilite.

 

b) Gli atti di tale inchiesta siano conservati nell'archivo della Curia, ma una copia redatta a norma dei nn. 29-30 sia mandata al Vescovo richiedente.

 

27. a) Il Vescovo o il delegato curi con somma diligenza e impegno che nella raccolta delle prove nulla venga omesso di quanto in qualunque modo abbia attinenza con la causa, tenendo per certo che il felice esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione.

 

b) Raccolte quindi tutte le prove, il promotore di giustizia esamini tutti gli atti e documenti per potere, se gli sembra necessario, richiedere ulteriori indagini.

 

c) Al postulatore deve darsi anche la facoltà di esaminare gli atti per potere, se è il caso, completare le prove con nuovi testimoni o documenti.

 

28. a) Prima che l'inchiesta sia conclusa il Vescovo o il delegato ispezioni diligentemente la tomba del Servo di Dio, la camera nella quale abitò o mori e altri eventuali luoghi dove si possano trovare segni di culto in suo onore, e faccia una dichiarazione circa l'osservanza dei decreti di Urbano VIII sul non culto5.

b) Di tutto cio che è stato fatto si rediga una relazione da allegare agli atti.

 

29. a) Completati gli atti istrutori, il Vescovo o il delegato ordini che sia  fatta una copia conforme, a meno che, per provati motivi, abbia già permesso di prepararla durante la fase istruttoria.

 

b) La copia conforme, sia trascritta dagli atti originali e sia fatta in dúplice esemplare.

 

30. a) Fatta la copia conforme, sia confrontada con l'originale, e il notaio firmi ciascuna pagina almeno con le sigle e vi apponga il suo timbro.

 

b) L'originale, chiuso e munito di sigilli, sia custodito nell'archivio della Curia.

 

31. a) La copia conforme dell'inchiesta e i documenti allegati siano trasmessi per via sicura allá Sacra Congregazione in dúplice esemplare debitamente chiusi e munite di sigili, aaieme ad una copia dei libri del servo di Dio esaminate daí censori teologi, con il giudizio di questi6.

 

b) Se è necessaria la traduzione degli atti e dei documenti in una língua ammessa presso la Sacra Congregazione, si producano due copie della versione dichiriata autentica, e siano inviate a Roma insieme con la copia conforme.

 

c) Il Vescovo o il delegato mandi inoltre al Cardinale Prefetto una dichiarazione sulta credibilità dei testimoni e la legittimità degli atti.

 

32. L'inchiesta sui miracoli dev'essere istruita separatamente dall'inchiesta sulle virtù o il martírio e si svolga secondo le norme che seguono7.

 

33. a) Il Vescovo competente a norma del n. 5b, dopo aver ricevuto il libello del postulatore insieme con una breve ma accurata relazione del presunto miracolo e con i documenti ad esso relativi, chiela il giudizio uno o due esperti.

 

b) Poi, se avrà deciso di istruire l'inchiesta giuridica, esaminerà, di persona o tramite un suo delegato, tutti i testimoni, secondo le norme stabilite sopra nei nn. 15a, 16-18 e 21-24.

 

34. a) Se si tratta di guarigione da una malattia, il Vescovo o il delegato chieda l'aiuto di un medico, il quale proponga le domande ai testimoni per chiarire meglio le cose secondo la necessità e le circostanze.

 

b) Se il guarito vive ancora, sia visitato da periti, perché possa risultare la durata della guarigione.

 

35. La copia conforme dell'inchiesta assieme con i documenti allegati sia inviata alla Sacra Congregazione, secondo quanto stabilito nei nn.29-31.

 

36. Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggeta a legittimo esame.

 

Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta dal Vescovo sulla vita e sulle virtù o sul martírio del servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione del servo di Dio stesso.

 

***

 

Giovanni Paolo II, per divina Provvidenza Papa, nell'udienza concessa il 7 febbraio 1983 al sottoscritto Cardinale Prefetto della Congregazione, Si è degnato di approvare e ratificare le presenti norme, ordinandone la pubblicazione e l'entrata in vigore da oggi; esse dovranno essere debitamente e scrupolosamente osservate da tutti i Vescovi che istruiscono le cause di canonizzazione e dagli altri cui spetta, nonostante qualsiasi disposizione in contrario anche degna di speciale menzione.

 

 

Roma, dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, 7 febbraio 1983.

 

PIETRO Card. PALAZZINI

Prefetto

 

TRAIANO CRISAN

Arciv. Tit. Di Drivasto, Segretario

 

 

 

 

DECRETO GENERALE

 

SULLE CAUSE DI CANONIZZAZIONE PENDENTI PRESSO LA SACRA CONGREGAZIONE

 

Per quanto riguarda le cause dei Servi di Dio, il cui giudizio attualmente è pendente presso la Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, nella Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister del 25 gennaio 1983, n. 16, è stato stabilito che non si proceda alle fasi successive se non a condizione di rispettare lo spirito di questa nuova legge, ed inoltre è demandato alla medesima Sacra Congregazione il compito di stabilire con un decreto particolare la procedura da seguire nel futuro in queste cause.

 

Intendendo adempiere questo compito, la Sacra Congregazione divide tali cause in quattro gruppi e stabilisce quanto segue:

 

1) Per le cause «recenti», nelle quali è già stata stampata la Positio sulle virtù o sul martírio, questa sia consegnata ai Consultori teologi per il voto, dovendo essere discussa secondo la nuova legge.

2) Per quanto riguarda le cause nelle quali le Animadversiones del promotore della fede o la Responsio del Patrocinatore siano in corso di redazione, si abbia grande cura che siano críticamente esaminati tutti i documenti riguardanti la causa e, per quanto il caso lo richieda, siano allegati alla Risposta.

 

3) Nelle altre cause «recenti», dopo l'esame degli scritti del servo di Dio, non si proceda alle fasi successive, se non è stata preparata con metodo critico, sotto la guida del Relatore della causa, la Positio sulle virtù o sul martirio, previa la recerca dei documenti che in qualunque modo riguardino la causa.

 

4) Riguardo alle cause «storiche», per le quali si há già la Positio stampata sulle virtù o sul martirio redacta dall'Ufficio storico-agiografico, questa, assiene con i voti dei Consultori di tale ufficio, sia consegnata ai Consultori teologi per il voto a norma della nuova legge, aggiungedovi tuttavia le eventuali spiegazioni che, a giudizio del Relatore generale, siano necessarie.

 

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Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al sottoscrito Cardinale Prefetto il 7 febbraio 1983, ha ratificato tutto cio e ne ha ordinato l'osservanza con decorrenza da oggi stesso.

Roma, dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, 7 febbraio 1983.

 

PIETRO Card. PALASSINI

Prefetto

 

 

TRAIANO CRISAN

Arciv. Tit. Di Drivasto, Segretario

 

 

 


Traduzione italiana a cura della Congregazione delle Cause dei Santi.

Cfr. Ibid, n.50

Const. Apo.....

Litt.......

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