Sommario: 1. Risvolti problematici dell'incorporazione del concetto di "conformità equivalente" nell'istr. «Dignitas connubii»: 1.1. L'esigenza della doppia sentenza conforme e della conformità equivalente; 1.2. La "potestà normativa" che legittima la previsione della conformità equivalente nella DC e lo scopo di tale ricezione; 1.3. Il metodo utilizzato, il riassestamento dell'«ecosistema» del processo matrimoniale ed altre osservazioni preliminari. - 2. Il carattere assoluto del principio «nemo iudex sine actore»: la determinazione e la modifica della formula del dubbio: 2.1. "Retractatio" sulla possibilità della modifica "ex officio" della formula del dubbio da parte del giudice; 2.2. L'antica origine della potestà del giudice di determinare il "nomen iuris"; 2.3. La restrizione operata dalla PME e l'ampliamento realizzato dalla giurisprudenza rotale successiva. - 3. L'analisi fatta da Stankiewicz e da Erlebach delle tre diverse impostazioni della giurisprudenza rotale riguardo alla conformità equivalente: 3.1. Il primo grado di apertura verso la conformità equivalente; 3.2. Il secondo grado di apertura verso la conformità equivalente; 3.3. Il terzo grado di apertura verso la conformità equivalente; 3.4. Puntualizzazioni di Erlebach riguardo alle tre posizioni giurisprudenziali; 3.5. Significato dell'art. 291 § 2 della DC nell'impostazione giurisprudenziale più restrittiva circa la conformità equivalente. - 4. L'influsso del riferimento alla motivazione della sentenza nel § 1 dell'art. 291 sul significato dei requisiti stabiliti dal § 2 in ordine alla conformità equivalente. - 5. La "identità equivalente" dei fatti principali: armonia tra l'art. 291 e la "seconda" posizione giurisprudenziale circa la conformità equivalente: 5.1. Dalla conformità equivalente "decretalista" alla nuova conformità basata sulla "identità equivalente" dei fatti principali e tipizzata dalla giurisprudenza della Rota Romana successiva alla PME; 5.2. La motivazione dell'identità equivalente dei fatti principali e della conformità equivalente; 5.3. La certezza morale circa la giustizia della decisione precedente, il cui "nomen iuris" non viene formalmente confermato; 5.4. La precisione del decreto di formulazione dei dubbi, l'espressione "iam provisum in primo" e la conformità delle sentenze. - 6. Conclusioni.